Importanti novità in materia di marchi di impresa introdotte dal D.lgs. 15/2019

Scopo: integrare ed ampliare il Codice di Proprietà Industriale per adeguarlo alle disposizioni della Direttiva UE 2015/2436 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché al regolamento UE 2015/2424 in materia di marchio comunitario.

Si evidenziano i cambiamenti più significativi:

1) superamento del requisito della rappresentazione grafica del marchio in sede di deposito (art. 7 CPI). Sono, quindi, ammessi nuovi tipi di marchi, non tradizionali, quali marchi sonori, olfattivi o luminosi “purché siano idonei ad essere riprodotti in modo facilmente accessibile alle autorità competenti e a descrivere precisamente l’oggetto della protezione”.

2) Art. 9 CPI: non sono registrabili come marchio non solo la “forma”, ma anche qualunque altra “caratteristica” che dia un valore sostanziale al prodotto o che sia necessaria per il raggiungimento di un risultato tecnico o che sia imposta dalla natura stessa del prodotto.

3) Marchi collettivi: solo le persone giuridiche come enti pubblici o associazioni di categoria sono legittimate ad ottenere la registrazione di un marchio collettivo, escluse, invece, le persone fisiche e le società, come le società per azioni o le società a responsabilità limitata. Si richiede che il regolamento d’uso debba essere allegato alla domanda di registrazione in conformità all’articolo 157, comma 1 bis CPI., che specifica i requisiti e le indicazioni che devono essere necessariamente contenute nel regolamento.

4) Riconoscimento del Marchio di certificazione con lo scopo di certificare e garantire determinate caratteristiche dei prodotti o servizi, come l’origine, la natura o la qualità. Anche in questo caso, è richiesto il deposito del regolamento d’uso.

5) Riconosciuta la possibilità di registrare come marchio di certificazione di segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti e/o servizi.

6) Introduzione di nuove tipologie di segni esclusi dalla registrazione: segni relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, i segni relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini, i segni delle specialità tradizionali garantite e i segni che consistono o contengono rappresentazioni di varietà vegetali, nonché i segni che sono idonei ad ingannare il pubblico circa la tipologia di marchio.

7) Gli effetti della rinnovazione della registrazione di un marchio decorrono non più dalla data di scadenza della registrazione precedente, ma dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente.

8) Riconoscimento al marchio rinomato del divieto di uso di un marchio identico o simile al proprio per prodotti o servizi identici, affini e non affini, anche per fini diversi da quello tipico distintivo con possibilità di impedire a terzi l’esplicazione di tutte quelle attività prodromiche e preparatorie al commercio di merce contraffatta, come l’apposizione del segno su cartellini, etichette e confezioni.

9) Introduzione di un procedimento amministrativo alternativo a quello esperibile davanti all’autorità giudiziaria nazionale che permette di contestare la decadenza o la nullità di un marchio.

10) Possibilità riconosciuta al licenziatario di avviare l’azione per contraffazione, purché si tratti di licenziatario esclusivo e previa messa in mora del titolare.

11) Nuove disposizioni procedurali innanzi alla Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’UIBM che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza o che rifiutino la trascrizione o che impediscono il riconoscimento di un diritto.