Con la legge n. 145 del 2026 diventa definitivo il nuovo articolo 162-bis sul diritto d’autore

Nel testo oggi definitivo il giudizio di merito resta una facoltà delle parti, ma la sua mancata instaurazione nel termine, così come la successiva estinzione, espone il provvedimento alla dichiarazione di inefficacia su istanza della parte destinataria, da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l’introduzione del merito o dall’estinzione del giudizio. La riforma dà seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2026, causa C-132/25, secondo la quale l’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE osta a una disposizione nazionale che consenta il mantenimento dei provvedimenti anticipatori quando l’attore non promuova l’azione di merito nel termine previsto e il convenuto ne chieda la revoca o la cessazione degli effetti.