Commissione dei ricorsi 25/11/2016, n. 62 [Marchio – Rischio di confusione – Diversificazione dei segni in conflitto – Distintività rafforzata del marchio per la notorietà acquisita nel settore merceologico di riferimento]
Il raffronto tra segni va condotto tenendo conto degli elementi di somiglianza più che di quelli di differenziazione e l’identità (pacifica) dei prodotti che essi contrassegnano risulta ampiamente compensativa-in un giudizio di bilanciamento dei reciproci fattori (dove tanto è più forte l’uno quanto meno esigibile è l’altro) – rispetto alla minima diversità letterale di cui si è fatto cenno.
Resta pertanto avvalorato il rischio di confusione anche sul piano dell’associazione dei segni, l’impressione da essi evocata essendo suscettibile di indurre il consumatore medio a ritenere che i reciproci prodotti provengono dalla medesima impresa o da altra economicamente collegata.
Sussistendo pertanto le condizioni previste dall’art. 12 comma 1 lett.d del cpi va accolta l’opposizione ed annullata la decisione impugnata.