Brevetti

Brevetti d’invenzione

I requisiti per ottenere un brevetto d’invenzione sono la novità, la sufficiente attività inventiva e l’industrialità.

In estrema sintesi, un’invenzione è una soluzione nuova ed innovativa di un problema tecnico. Può trattarsi sia di un prodotto, sia di un metodo o procedimento del tutto nuovo o migliorato di un dato prodotto o procedimento già esistente.

Servizi offerti dallo Studio:

  1. consulenza in merito alla sussistenza dei requisiti sopra indicati in relazione al nuovo Trovato;
  2. preparazione e deposito del testo;
  3. consulenza ed assistenza in merito alla risposta inviata dall’esaminatore della domanda, al fine di ottenere la concessione del brevetto;
  4. estensione della domanda all’estero;
  5. consulenza ed assistenza legale in merito alla contraffazione;
  6. consulenza ed assistenza legale in merito al trasferimento dei diritti (cessione e licenza);
  7. deposito pratiche di trascrizione dei contratti di cessione e licenza e pratiche di annotazione presso gli Uffici nazionali ed esteri.

Brevetto per modello di utilità

Per modelli di utilità devono intendersi i prodotti industriali con una nuova conformazione atta a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego (macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti in genere).

I requisiti sono la novità, l’industrialità, e la particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

I servizi offerti dallo studio sono i medesimi di quelli sopra indicati per i brevetti per invenzione.

Anteriorità e predivulgazioni

L’invenzione per essere considerata nuova non deve essere compreso nello “stato della tecnica”, inteso come insieme delle conoscenze che sono state rese accessibili al pubblico prima della data di deposito della domanda o della priorità rivendicata.

Non si tratta, quindi, soltanto di un brevetto anteriore ma anche della predivulgazione: è, quindi, sufficiente una descrizione scritta o orale fatta ad un certo numero indeterminato di persone come, ad esempio, la diffusione di una brochure, un articolo su internet o su una rivista, una relazione in un convegno per distruggere il requisito essenziale della novità.

Fanno eccezione al principio sopra espresso, la divulgazione fatta a soggetti tenuti alla riservatezza od al segreto oppure la divulgazione fatta nei sei mesi precedenti la data di deposito della domanda di brevetto e risulti un abuso evidente ai danni del richiedente, ancora la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione di Parigi del 22.11.28 concernente le esposizioni internazionali.

Sufficiente attività inventiva

Altro requisito fondamentale è stabilito dall’art. 48 C.P.I.: sussiste attività inventiva se l’invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. Ad esempio, la combinazione di elementi noti con elementi banali è inidonea ad attribuire al brevetto la sufficiente attività inventiva. Il parametro di riferimento deve essere l’esperto del ramo nel settore di riferimento dell’invenzione.

L’Ufficio Brevetti Europeo, seguito dai Tribunali, adotta in primis il problem-solution approach, consistente in tre gradi di valutazione: 1) determinazione della closest prior art; 2) l’individuazione del problema tecnico oggettivo che l’invenzione si propone di risolvere; 3) la verifica se la soluzione adottata al problema tecnico oggettivo, a partire dalla closest prior art, risulti ovvia per il tecnico del ramo. Detto criterio, tuttavia, non è infallibile per cui sono stati adottati ulteriori criteri chiamati “indizi di non evidenza” quali, ad esempio, il superamento di certe difficoltà, la presenta nell’arte nota di tentativi senza successo per risolvere il problema, etc.

Descrizione, disegni, rivendicazioni

Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni ed i disegni necessari alla sua intelligenza. L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

I disegni devono essere impressi su fogli A4 con linee e caratteri in nero e numerati progressivamente ed i numeri e le lettere che contrassegnano i vari componenti devono essere richiamati nella descrizione.

Le rivendicazioni definiscono l’ambito di protezione del brevetto e costituiscono il nucleo centrale del documento di brevetto rappresentando il riferimento per l’interprete per stabilire l’ambito di protezione del brevetto e, quindi, la contraffazione.

Compito del consulente è redigere un testo brevettuale in grado di rispettare le rigide regole imposte dalla normativa nazionale ed internazionale dal punto di vista formale ma anche e, soprattutto, dal punto di vista sostanziale in modo da consentire all’inventore di: 1) giungere alla fase di esame della domanda con le carte in regola evitando di dover subire eccezioni (non sempre superabili) da parte dell’Ufficio di esame; 2) consentire all’esaminatore di comprendere l’esatta portata dell’invenzione ed effettuare una ricerca delle anteriorità corretta (e quanto mai utile per decidere se estendere o meno il brevetto all’estero nei termini, evitando inutili sprechi di denaro); 3) ottenere la massima protezione possibile in quanto è sufficiente inserire termini non corretti od ometterne altri per vedersi limitare inaspettatamente la domanda, facilitando il compito di coloro che sono pronti a sfruttare i punti deboli di una domanda di brevetto altrui per copiarla o mettere in commercio un prodotto molto simile senza, tuttavia, commettere contraffazione.

Procedimento di rilascio in Italia

Una volta depositata la domanda, l’U.I.B.M. invia la traduzione delle rivendicazioni in inglese all’EPO per la ricerca delle anteriorità utile alla verifica della sussistenza della novità, attività inventiva, industrialità. Il rapporto di ricerca viene inviato al titolare della domanda dopo qualche mese dal deposito (comunque, in genere, prima della scadenza del termine di un anno per l’estensione della domanda all’estero) cui seguirà l’eventuale modifica del testo al fine di cercare di ottenere la concessione oppure il ritiro della domanda, oppure la conversione da domanda di brevetto per invenzione in modello di utilità.

La protezione

Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda di brevetto viene pubblicata (decorsi 18 mesi dalla data di deposito) e, quindi, prima della concessione. Qualora il titolare abbia interesse a pubblicare la domanda prima dei 18 mesi può presentare istanza di pubblicazione anticipata e l’Ufficio provvede alla pubblicazione entro 90 giorni; ancora, qualora il titolare abbia interesse alla produzione degli effetti della domanda contro uno specifico soggetto, può provvedere alla notificazione del testo ed i diritti decorreranno dalla data di notifica.

Estensione della domanda all’estero

Entro un anno (termine perentorio) dal deposito della domanda in Italia, è possibile estendere la domanda all’estero secondo le convenzioni internazionali:

1) la convenzione sul Brevetto Europeo firmata a Monaco il 05/10/73 cui hanno aderito i paesi membri dell’Unione oltre a Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Repubblica di Serbia ed entrata in vigore in Italia in data 07.10.1977;

2) il Trattato internazionale di cooperazione in materia di brevetti (PCT) firmato a Washington nel 1970 cui hanno aderito 152 paesi (al 09/03/2017), indicati nel documento allegato. lista Stati

 

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